SPOTTING e SICUREZZA: un confronto infinito

La normativa vigente e le regole di comportamento dello Spotter in Italia

La situazione in Italia è ampiamente trattata nel seguente approfondimento, realizzato in collaborazione con il Generale di Brigata dei Carabinieri Aldo Rosa, oggetto di una videoconferenza a uso dei nostri Soci trasmessa nell'ottobre del 2025.

Il R.D. nr.1161 del 1941, che per anni ha "terrorizzato" gli spotter italiani, è stato finalmente abolito nel 2010 e quindi la possibilità di scattare foto in prossimità di aeroporti e altri siti sensibili non è più illegale, a meno di situazioni particolari che vedremo più avanti.

Rimane in vigore quanto invece stabilito dal Codice Penale in tema di notizie che concernono la sicurezza dello Stato (Art. 256), spionaggio (Art. 258) e rivelazione di notizie di divulgazione vietata (Art. 262). Si tratta tuttavia di casi limite e che possono essere tranquillamente evitati con il classico buon senso.

Altro aspetto da tenere in considerazione, sempre in ambito di Codice Penale, è quanto stabilito dall'Articolo 633, che tratta dell'invasione senza autorizzazione di terreni o edifici pubblici e privati e dell'Articolo 650, che tratta dell'inosservanza dei provvedimenti adottati da determinate autorità, tipo la Questura a anche la Società di Gestione Aeroportuale.

 

E' quindi necessario che, approcciandosi ad un aeroporto non conosciuto, si proceda alla raccolta di informazioni circa la presenza o meno di impedimenti di legge allo spotting o all'osservazione degli aeromobili. 

Anche il Codice della Navigazione contiene degli articoli che, in parte, coinvolgono l'attività di spotting. In particolare l'Articolo 707 (Determinazione delle zone soggette a limitazioni), l'Articolo 718 (Funzioni di polizia e vigilanza) e l'Articolo 993 (Ritrovamento di relitti).

 

Nel caso dell'ultimo articolo, da ricordare l'episodio avvenuto nel 2025 a Lampedusa dopo una collisione in volo tra tre aerei delle Frecce Tricolori, con ritrovamento di un pezzo di aereo da parte di un privato, la sua messa in vendita su una piattaforma Internet e quindi il sequestro da parte dalle Autorità e successiva indagine a carico del privato.

Esiste anche un problema di privacy che, potenzialmente, coinvolge lo scatto di fotografie che potrebbero ritrarre persone identificabili. Le foto di spotting che coinvolgono persone sono rare e spesso limitate a eventi pubblici dove le persone che vi partecipano sono già consapevoli del fatto che le immagini saranno pubblicate. E' sempre buona norma, comunque, chiedere il permesso preventivo.

Un'attenzione particolare va riservata all'attività con droni che, nei pressi degli aeroporti, è soggetta al controllo del traffico aereo e quindi con le limitazioni previste dalle normative vigenti.

In alcuni Paesi, tipo Francia, Germania, Grecia e altri, le immagini satellitari di basi aeree o altri siti sensibili sono oscurate sui servizi commerciali di mappe e carte tipo Google Maps.

 

In Italia, almeno per il momento, tale divieto non esiste.

Per quanto riguarda i controlli effettuati da Militari o da Guardie Giurate private nei pressi o all'interno degli aeroporti c'è da ricordare che:

 

- i Militari acquisiscono la qualifica di pubblico ufficiale o agente di pubblica sicurezza solo in casi determinati dalla legge (tipo operazione "Strade Sicure") e quindi solo in questo frangente, in concorso e congiuntamente con le Forze di Polizia, possono procedere a Identificare e perquisire i cittadini o comunque adottare comportamenti di prevenzione del crimine.

 

- le Guardie Giurate non possono effettuare perquisizioni su privati cittadini, a rischio di incorrere nel reato di Violenza Privata, ma meno che non ci sia il consenso indiretto da parte del cittadino stesso come avviene, per esempio, nel passaggio in aerea sterile negli aeroporti

Ultimo argomento, non mediato da leggi ma dall'intelligenza e sensibilità di ognuno, è quello del buon senso, da applicare ogni volta che ci si avvicina a una rete di recinzione di un aeroporto. 

 

In alcuni scali, come a esempio quello di Verona, ci sono spesso operazioni di trasporto operate per conto del Ministero dell'Interno che possono essere considerate sensibili e sulle quali spesso è posto il Segreto di Stato. In questi casi è assolutamente vietato riprendere le operazioni sul piazzale, come carico e scarico ma anche altra attività collegata.

La nostra Associazione si è da tempo dotata di un regolamento interno di comportamento da tenere in occasione sia di spotting in ambito civile, che in ambito militare, messe nero su bianco dopo anni di esperienza e di confronto sul campo con le Autorità di Sicurezza dell'Aeroporto.

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PSC - Regolamento spotting a Verona
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PSC - Regolamento spotting militare
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In caso di trasferte all'estero per sedute di spotting o viaggi all'estero con occasione di effettuare foto in Aeroporti è sempre necessario informarsi sulle Leggi in vigore nello Stato dove ci si reca. In alcuni Stati, infatti, lo spotting è vietato e considerato atto di spionaggio e può portare fino all'arresto. Inoltre in alcuni Stati è vietato l'uso degli scanner radio o addirittura il possesso.


Approfondimento - Gli Articoli delle Leggi citati nel documento

REGIO DECRETO 11 luglio 1941, n. 1161 (estratti)

 

Art. 1 (estratto)

(Notizie di cui è vietata la divulgazione).



È vietata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 256, secondo capoverso, 258 e 262 del Codice penale, e per la parte che concerne le Amministrazioni militari e gli Enti statali preposti alla vigilanza della produzione industriale bellica, la divulgazione, all'interno e all'estero, delle notizie indicate nell'allegato al presente decreto.

 

ALLEGATO 

Elenco delle materie di carattere militare, o comunque concernenti l'efficienza bellica del Paese, di cui nell'interesse della sicurezza dello Stato deve intendersi vietata la divulgazione di notizie.

 

Ordinamento e dislocazione delle Forze armate, sia in pace sia in guerra. 

Formazione, costituzione, composizione e dislocazione di unità, e di reparti, loro spostamenti sia temporanei sia permanenti; forza numerica dei reparti, tabelle di equipaggiamento delle navi, numero e tipo delle armi; mezzi e aeromobili in assegnazione; ordinamento sede e costituzione dei comandi e dei servizi e loro funzionamento; ordinamento, sede e funzionamento degli organi per la difesa e protezione antiaerea; grandi trasporti di truppe, materiali e quadrupedi. 

 

Preparazione delle Forze armate. 

 

Programmi degli apprestamenti militari terrestri; programmi navali ed aeronautici; caratteristiche del progetto; costruttive, di armamento, di allestimento e funzionamento dei mezzi (carri armati, navi, velivoli); ecc….

 

Metodi ed impianti di comunicazione per le Forze armate. 

Tecnica dei sistemi per le comunicazioni radiotelegrafiche, radiogoniometriche, radiofoniche, con segnali ottici e con mezzi invisibili; reti telegrafiche e telefoniche, reti costiere militari.

 

Mezzi ed organizzazione dei trasporti. 

 

…, organizzazione delle linee di navigazione marittima o aerea in relazione alle esigenze militari; organizzazione dei trasporti automobilistici d'interesse militare. 

 

Fortificazioni, basi ed impianti delle Forze armate. 

impianti aeronautici, efficienza, ampliamenti, migliorie degli aeroporti ed idroscali armati e dei campi e specchi d'acqua di fortuna, siano essi adibiti a scopi militari, sia ad uso della navigazione aerea civile. Caserme, baracche, ricoveri, rifugi, stabilimenti militari


Articolo 256 Codice Penale

 

1. Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale. 

3. Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. 

4. Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

 

Articolo 258 Codice Penale

 

1. Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 

2. Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano. 

3. Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

 

Articolo 262 Codice Penale

 

1. Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni. 

2. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni. 

3. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni, e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte. 

4. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia. 

5. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.


Articolo 633 Codice Penale

 

1. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 

2. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. 

3. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

 

Articolo 650 Codice Penale

 

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire duemila.


CODICE DELLA NAVIGAZIONE

 

Art 707 - Determinazione delle zone soggette a limitazioni

 

  Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli   per   la   stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC. 

 

  Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere   nella   proprietà   privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica. 

 

  Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato. 

 

  Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata.  Il comune interessato provvede   inoltre   a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.

 

  ((Nelle direzioni di atterraggio e   decollo   possono   essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO.))

 

  ((Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa.))

 

 

 

Art 718 - Funzioni di polizia e di vigilanza

 

  Le funzioni di polizia degli ((aeroporti)) sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche ((, unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'articolo 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter).))

 

  I soggetti privati che esercitano un’attività nell'interno degli ((aeroporti)) sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché' al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. ((Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC.))

 

  L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

 

  Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonché' alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea.

 

Art. 993 - Diritti ed obblighi del ritrovatore

 

Chi trova fortuitamente relitti di aeromobile fuori delle località indicate nell’articolo 510, deve, entro tre giorni dal ritrovamento, farne denuncia all’autorità aeronautica del luogo o in mancanza al podestà del comune, e, quando ciò sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi i 2,58 centesimi di euro, alle autorità predette.

 

Il ritrovatore che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e ad un premio pari alla decima parte del valore delle cose ritrovate, fino ai 5,16 euro di valore, e alla ventesima parte per il sovrappiù.