SPOTTING e SICUREZZA: un confronto infinito

Utilizzo dello scanner - norme e riflessioni

Radio-scanner e spotting: quello che devi sapere prima di accendere lo scanner

 

C'è un momento che tutti gli spotter conoscono bene: sei appostato lungo il perimetrale, la luce è perfetta, senti il rombo dei motori avvicinarsi, e dallo scanner arriva quella frase inconfondibile “cleared to land". Scatto fatto, soddisfazione totale. Lo scanner non è solo un accessorio: per molti spotter è lo strumento che trasforma una sessione di spotting da buona a perfetta.

 

Il problema è che in Italia l'etere non è terra di nessuno, e ignorare le regole può costare caro; non nel senso astratto del "potrebbe succedere qualcosa", ma nel senso concreto di sequestro dell’apparecchio e relativa sanzione. Quindi vale la pena capire davvero come stanno le cose, e come muoversi al meglio all’interno di questa zona grigia. Senza allarmismi e senza glissare.

 

Comprare e tenere uno scanner: nessun problema

 

Partiamo dalla buona notizia. Acquistare uno scanner e tenerlo in casa — o nello zaino — è completamente legale. Grazie alla Direttiva Europea RED (2014/53/UE), recepita in Italia con il D. Lgs. 128/2016, la vendita e il possesso di apparati ricevitori sono liberi. Nessuna licenza, nessuna autorizzazione, nessun modulo da compilare. Puoi ordinarlo online, ritirarlo in negozio, portarlo ovunque. Fin qui, tutto bene. Il problema inizia quando lo accendi! Il quadro cambia nel momento in cui sintonizzi lo scanner su una frequenza aeronautica.

 

La norma di riferimento è il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 259/2003), e in particolare il suo articolo 105, che definisce cosa si può ascoltare liberamente e cosa no. L'ascolto libero senza autorizzazione riguarda diverse categorie:

 

-       le radio FM/AM commerciali,

-       le bande dei radioamatori (per cui esiste persino un'esplicita norma sul solo ascolto),

-       i sistemi CB,

-       il Wi-Fi e molte altre.

 

Le frequenze VHF aeronautiche, però, non rientrano in questo elenco. Sono classificate come comunicazioni di servizio non destinate al pubblico, e sintonizzarsi intenzionalmente su di esse è tecnicamente una violazione amministrativa (secondo articolo 102 c.2).

 

Detto questo, parliamo di realtà: la pratica è ampiamente tollerata negli aeroporti civili, ed è raro sentire di spotter multati per aver usato uno scanner. Ma "tollerato" non significa "consentito", e la differenza diventa importante se le cose vanno storte.

Cosa dice il Codice Penale: attenzione alle sfumature

 

Qui bisogna fare un po' di chiarezza, perché in giro si legge spesso una versione semplificata che rischia di creare più confusione che consapevolezza. L'art. 617-bis del Codice Penale punisce l'installazione di apparati finalizzati a intercettare comunicazioni altrui. Il punto chiave è proprio quel termine: installazione. La norma colpisce chi predispone in maniera fissa o occulta un sistema di intercettazione; non chi tiene uno scanner in mano durante uno spotting. Uno spotter che porta lo scanner allo zaino non sta "installando" nulla, e applicare questo articolo al nostro caso sarebbe un'interpretazione molto forzata.

 

Il rischio penale concreto per uno spotter riguarda piuttosto l'art. 617 c.p., e in particolare il suo secondo comma, che punisce chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di comunicazioni intercettate. Il punto critico è quella locuzione "qualsiasi mezzo": non si tratta solo di pubblicare un video su YouTube o un post su un forum. Registrare con il telefono uno scambio torre-pilota e mandarlo in un gruppo WhatsApp di appassionati è esattamente la condotta che questa norma vuole colpire. Non importa che il gruppo sia privato o abbia solo venti membri: la diffusione a terzi è sufficiente. E qui non si parla di zona grigia: la legge è chiara, e le pene possono essere severe.

 

C'è poi un altro aspetto importante: chiunque capiti accidentalmente su una comunicazione di servizio riservata ha un obbligo giuridico di non rivelarne il contenuto a terzi. Non importa che non stessi cercando quella frequenza: se la senti, non puoi condividerla.

 

"Ma il mio amico pilota usa la radio — perché lui sì e io no?"

 

È la domanda che viene in mente a tutti prima o poi, ed è legittima. La risposta sta nel titolo autorizzativo. Un pilota opera all'interno di un sistema regolamentato: ha conseguito il Certificato Limitato di Radiotelefonista per Aeromobili (RTFA), e la sua radio è associata a una Licenza di Stazione legata all'aeromobile. Usa la radio per la sicurezza della navigazione, nell'ambito di un servizio specifico disciplinato dall'art. 198 del D.Lgs. 259/2003. Tutto è formalmente autorizzato e tracciato.

 

Lo spotter, invece, si trova fuori da questo sistema. Non ha un titolo che lo abiliti ad ascoltare quelle frequenze a terra per scopi ludici o fotografici. Per la legge è semplicemente un soggetto terzo che si sintonizza su comunicazioni a lui non destinate. La passione per l'aviazione non conta come requisito, purtroppo.

 

Cosa si rischia in concreto

 

Sul piano amministrativo:

-       l'ascolto intenzionale di frequenze aeronautiche può portare a una multa e al sequestro dello scanner. Gli importi delle sanzioni variano secondo il D.Lgs. 259/2003 e le sue modifiche.

 

Sul piano penale:

-       la condotta che espone davvero a conseguenze serie è la divulgazione del contenuto delle comunicazioni intercettate (pubblicarle online, trasmetterle, renderle pubbliche in qualsiasi forma. In questi casi si può arrivare alla reclusione).

 

Un discorso a parte meritano i ricetrasmettitori: senza la licenza di stazione appropriata, la sola detenzione in luogo pubblico di un apparato capace di trasmettere può creare problemi seri. Uno scanner "solo ricezione" è tutta un'altra storia dal punto di vista legale.

 

Come comportarsi: il buonsenso prima di tutto

 

Usa sempre le cuffie. È la regola d'oro. L'ascolto deve restare privato. Se lo scanner trasmette a voce alta in un luogo pubblico, stai de facto diffondendo comunicazioni di servizio e questo trasforma una violazione amministrativa in qualcosa di potenzialmente più grave, oltre ad attirare attenzioni indesiderate. Non registrare, non condividere. Questo non è un consiglio di prudenza: è la linea che separa una violazione amministrativa tollerata da un illecito penale. I dialoghi tra piloti e torre non vanno online, e non vanno nemmeno in un gruppo WhatsApp (per la legge non c'è differenza tra un post pubblico e un messaggio in una chat privata).

 

Sii trasparente se ti fermano. In caso di controllo, spiega con calma che sei un fotografo appassionato di aviazione. Mostrare le foto appena scattate aiuta enormemente a contestualizzare la tua presenza e il tuo scanner.

 

Alcuni siti specializzati suggeriscono, inoltre, di non tenere memorizzate le frequenze sullo scanner, ma questo consiglia sembra più rivolto a chi tende ad ascoltare frequenze ben più sensibili.

 

Riassumendo

 

-       In Italia è lecito acquistare e possedere uno scanner “airband”

-       L’ascolto delle frequenze che riguardano l’aviazione deve essere strettamente privato, con cuffie, senza condividere registrazioni o trascrizioni su qualsiasi piattaforma. Utilizza e cuffie e non divulgare.

-       In caso di situazioni particolari, che ogni spotter ha ormai imparato a individuare, meglio rinunciare all’utilizzo dello scanner.

Il testo degli articoli di legge citati nel documento

 

Decreto Legislativo 22 giugno 2016 – n.128 

Aspetti principali

 

Il Decreto Legislativo 22 giugno 2016, n. 128 (in vigore dal 15/07/2016) recepisce la direttiva 2014/53/UE (RED - Radio Equipment Directive) in Italia. Regola l'immissione sul mercato, la messa a disposizione e la conformità di tutte le apparecchiature radio che emettono o ricevono onde radio, tra cui smartphone, dispositivi wi-fi e simili.

 

Aspetti chiave del D. Lgs. 128/2016:

 

  • Campo di applicazione: Si applica a tutti i prodotti elettrici/elettronici che emettono o ricevono intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radio determinazione.
  •  Abolizione notifica: Con l'entrata in vigore, è decaduto l'obbligo di notifica preventiva per le apparecchiature radio non armonizzate, grazie alla consultabilità dei dati sul sito EFIS (ERO Frequency Information Service).
  • Requisiti essenziali: Le apparecchiature devono garantire la protezione della salute, la compatibilità elettromagnetica e l'uso efficiente dello spettro radio per evitare interferenze.
  • Sorveglianza: Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è l'autorità competente per la sorveglianza del mercato, spesso in collaborazione con le dogane o organi di polizia.
  • Esclusioni: Non si applica alle apparecchiature usate esclusivamente per attività di pubblica sicurezza, difesa o sicurezza dello Stato. 

Decreto Legislativo 1° agosto 2003 – articolo 105

 

Libero uso

 

1.    Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare: 

 

a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5; 

b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan; 

c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario; 

d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme; 

e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali; 

f) telecomandi dilettantistici; 

g) applicazioni induttive; 

h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali; 

i) ausili per handicappati; 

j) applicazioni medicali di debolissima potenza; 

k) applicazioni audio senza fili; 

l) apriporta; 

m) radio giocattoli; 

n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga; 

o) apparati non destinati ad impieghi specifici; 

p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB" o assimilate, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. 

. 

2.    Sono altresì di libero uso: 

 

a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5; 

b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione. 

 

3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

 

 

Decreto Legislativo 1° agosto 2003 – articolo 102 – comma 2

 

Violazione degli obblighi.

 

1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro. 

2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.

 

Decreto Legislativo 1° agosto 2003 – articolo 198

 

Servizio radioelettrico mobile aeronautico

 

1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile. Partecipano al servizio anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione di sinistri, quando quest'ultime operano sulle frequenze di soccorso ed urgenza a tale scopo destinate.

 

 

Codice Penale – Articolo 617 bis

 

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

 

1. Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 2. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). 3. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

 

Codice Penale – Articolo 617

 

Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

 

1. Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo. 

3. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

 

 

 

 

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente divulgativo e riflettono l'interpretazione corrente delle norme vigenti. Non costituiscono consulenza legale. Per aggiornamenti e approfondimenti, si consiglia sempre di consultare i testi ufficiali in Gazzetta Ufficiale o di rivolgersi a un professionista del diritto.